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Ristrutturazione dei debiti del Consumatore

I requisiti per l’accesso alla procedura prevista dall’articolo 69 CCII richiede che il consumatore, in stato di sovraindebitamento:

  • Non sia già stato esdebitato nei 5 anni precedenti la proposta;
  • Non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
  • Non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

La domanda di ristrutturazione dei debiti deve corredata da tutta una serie di documenti e informazioni:

  • Elenco dei creditori con evidenza delle somme dovute e delle cause di prelazione; consistenza e composizione del patrimonio del consumatore;
  • Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
  • Indicazione di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con specificazione delle somme necessarie al mantenimento della famiglia.

Alla domanda deve essere allegata una relazione dell’OCC (organismo di composizione della crisi) che deve contenere:

  • Indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  • L’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  • La valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione presentata;
  • L’indicazione presunta dei costi della procedura.

La proposta può avere ad oggetto anche la falcidia e la ristrutturazione di debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione.

Il debitore può continuare a pagare, alle scadenze convenute, le rate del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore.

Vengono altresì previste procedure riguardanti il medesimo nucleo familiare, debitori incapienti, e soci di Società per debiti estranei all’attività d’impresa, artigiana, commerciale, o professionale.