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Liquidazione Controllata - Unica disponibilità quota di reddito da lavoro dipendente non necessaria al mantenimento del debitore, prova a carico del debitore per dimostrare utilità per i creditori della procedura.

26 agosto 2026

Il presupposto per l'ammissione alla liquidazione controllata su richiesta del debitore è la capacità di offrire un'utilità ai creditori, anche in prospettiva futura. Questo principio si desume da:


a) l’art. 283 CCII, che prevede l'esdebitazione dell’incapiente solo se il debitore non può offrire alcuna utilità ai creditori;


b) gli artt. 268 e 269 CCII, che richiedono la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori per l’apertura della procedura;


c) il principio secondo cui la liquidazione controllata non può essere ammessa in assenza di beni o redditi futuri presumibili.


Il Tribunale deve verificare che la relazione dell’OCC attesti la presenza di attivo e valutare la razionalità e correttezza dell'analisi svolta. Se l’unico attivo disponibile è una quota di reddito da lavoro dipendente eccedente il necessario per il mantenimento del debitore, quest’ultimo deve dimostrare che tale elemento costituisce un’utilità sufficiente per i creditori.